Ogni giorno i Volontari della P.A. AVIS di Montemarciano (AN) garantiscono un servizio primario ed indispensabile nel campo dell'assistenza sanitaria.
Un servizio di pronto soccorso professionalemente organizzato a disposizione della popolazione per 365 giorni all'anno, per 24 ore al giorno. Il loro impegno merita il sostegno di tutti. Offri con generosità il tuo contributo.
La tua offerta è detraibile.
L'offerta della P. A. AVIS è un servizio insustituibile per la cittadinanza, per questo lo Stato riconosce un vantaggio fiscale a chi la sostiene.
Con il decreto legge n. 35/2005 sono state varate nuove agevolazioni fiscali (valide dal 17 marzo 2005) per chi vuole essere solidale con le ONLUS, le organizzazione non lucrative di utilità sociale, fra cui la P.A. AVIS di Montemarciano.
Questo decreto è stato convertito nella legge 80/05 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14 maggio 2005.
Le persone fisiche
Ecco cosa recita la nuova legge (80/05) a proposito della deducibilità delle donazioni delle persone fisiche (privati cittadini):
Art. 14
“Le liberalità in denaro (…) erogate da persone fisiche (…) in favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (….) sono deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogatore nel limite del dieci per cento (10%) dello stesso, e comunque con un massimo di 70.000 euro annui”
In alternativa
sono detraibili dall'imposta lorda per un importo pari al 19% del loro ammontare fino ad un massimo di 2.065,83 € (art. 15 lettera i-bis del DPR 917/86) le donazioni effettuate a favore delle onlus;
sono deducibili nel limite del 10% del proprio reddito fino a un massimo di 70.000 € (art. 14 D.L. 35/2005) le donazioni effettuate alle ONLUS.
Importante: Le agevolazioni fiscali sono consentite a condizione che il versamento delle donazioni in denaro sia eseguito tramite uno dei seguenti sistemi di pagamento: banca, ufficio postale, carta di credito e di debito, carta prepagata, assegno bancario e circolare.
Le aziende (soggetti IRES)
Ecco cosa recita la nuova legge (80/05) a proposito della deducibilità delle donazioni dei soggetti IRES:
Art. 14
“Le liberalità in denaro (…) erogate da persone fisiche o da enti soggetti all’imposta sul reddito delle società in favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (….) sono deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogatore nel limite del dieci per cento (10%) dello stesso, e comunque con un massimo di 70.000 euro annui”
In alternativa
- sono deducibili per un importo non superiore a 2.065,83 € o al 2% del reddito di impresa dichiarato (art. 100 c. 2 lettera h del D.P.R. 917/86) le donazioni effettuate a favore delle ONLUS;
- sono deducibili nel limite del 10% del reddito dichiarato fino a un massimo di 70.000 € (art. 14 D.L. 35/2005) le donazioni effettuate alle ONLUS (circolare 19/8/05 n. 39/E).
Importante: Le agevolazioni fiscali sono consentite a condizione che il versamento delle donazioni in denaro sia eseguito tramite uno dei seguenti sistemi di pagamento: banca, ufficio postale, carta di credito e di debito, carta prepagata, assegno bancario e circolare.